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CALABRIA: IL CONSIGLIO REGIONALE VUOLE MANIPOLARE LA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE SUL SISTEMA SANITARIO? “CCA’ NISCIUNO E’ FESSO”

Discutono la nostra proposta adesso per sfruttare la norma che permette al governatore di nominare i vertici delle Aziende. Infatti, dopo l’annuncio della Ministra Grillo di un imminente decreto del governo sull’emergenza sanitaria della Calabria, guarda caso la terza commissione del Consiglio regionale ha deciso di discutere la nostra proposta di legge sul riassetto delle aziende del Servizio sanitario calabrese. Registriamo un tempismo più unico che raro, che rivela la volontà dei consiglieri regionali di mantenere in piedi il rovinoso sistema di potere e di consentire al governatore regionale, Mario Oliverio, di nominare altri commissari aziendali. Come ricordava Totò, “ccà nisciuno è fesso”. La mossa dei consiglieri regionali è dettata dall’esigenza di creare nuove aziende, in modo da sfruttare la norma che permette al presidente della Regione di nominarne i vertici nella fase transitoria. Il Consiglio regionale ha ignorato per quasi tre anni il nostro disegno di legge di iniziativa popolare, per il quale abbiamo raccolto oltre 5mila firme. Poi ha fuso il policlinico universitario e l’ospedale di Catanzaro con una legge indecente, che rinvia a un momento successivo la ricognizione degli aspetti patrimoniali delle due aziende catanzaresi, aventi differente natura giuridica. Ciò apre, tra l’altro, a forzature sulla ripartizione dei primariati e favorisce pensionamenti d’oro. Fatta la frittata, il Consiglio regionale corre ai ripari e con questo trucco da bisca spera forse di preservare la gestione politicizzata delle aziende del Servizio sanitario della Calabria. La nostra sanità ha un fondo annuale di 3miliardi e mezzo, una torta troppo grande per rinunciarvi, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali. I vecchi partiti intendono allungare i tentacoli politici su contratti, incarichi e collocazioni in ambito sanitario. Si preannuncia una lotta durissima. Coinvolgeremo la società civile e tutti i calabresi stanchi di subire gli imbrogli politici dei furbetti dei palazzi regionali, cui non importa della tutela della salute.

RDC & QUOTA 100: PRIMO PASSAGGIO IN AULA PERCHE’ IL CAMBIAMENTO DIVENTI LEGGE!

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI

PROPOSTA DI RELAZIONE FAVOREVOLE

Le Commissioni riunite XI e XII,

Le Commissioni riunite XI e XII,

hanno lavorato all’esame del cosiddetto “Decretone” che ha la finalità di introdurre il Reddito e la Pensione di Cittadinanza nonché Quota 100.

Un provvedimento importante che consentirà di dare rinnovata speranza all’Italia.

È innegabile che in questi anni non siano stati fatti molti passi in avanti per quanto riguarda le politiche sociali e attive del lavoro.

Il pareggio di bilancio ad ogni costo -anche a scapito di diritti e servizi essenziali-, la scure dell’austerity -calata sugli italiani dalla vecchia classe politica-, hanno aggravato le disuguaglianze sociali ed economiche e generato, nell’opinione pubblica, senso di impotenza,  rassegnazione, quando non disagio ed indigenza.

Sono, infatti, troppe le persone che in questi anni si sono viste costrette a rinunciare alle cure sanitarie, al cibo, alle spese per l’istruzione dei propri figli e a quelle per la cultura ed il tempo libero. Per molti cittadini italiani la qualità della vita è crollata drasticamente, vedendosi -in molti casi- obbligati persino ad emigrare. E’ nel Mezzogiorno infatti  che avanza “La società sparente” (quella raccontata nel libro di Emiliano Morrone con Francesco Saverio Alessio); lo spopolamento desertifica interi paesi e territori, divide le famiglie. Come rilevato dal Rapporto Svimez 2018 (dal 2000 al 2016) un totale di 1 milione e 183 mila residenti ha lasciato il Mezzogiorno in cerca di condizioni di vita e lavorative più favorevoli: la metà di questi sono giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati; circa il 16% si è trasferito all’estero, e quasi 800 mila, tra questi, non torna più nei suoi luoghi di origine,

Anche la Caritas ci dice che -da prima della crisi- a oggi il numero di persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita dignitoso è aumentato del 182%. Infatti i dati Istat del 2017, ci dicono che 1 milione e 778 mila famiglie, nelle quali vivono circa 5 milioni di  individui, erano in condizione di povertà assoluta. Numeri imponenti. Dunque se in tutta Europa calano i livelli di povertà, il nostro Paese risulta in totale controtendenza. Questo anche perché, come sappiamo, fino ad ora siamo stati uno dei pochi Paesi in Europa a non aver introdotto misure strutturali di sostegno al reddito.

E dunque veniamo al Reddito di cittadinanza, voglio evidenziare alcune delle novità più rilevanti introdotte nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, per i dettagli depositerò la relazione scritta. Il RdC non è solo “un aiutino” economico, com’è stato sostenuto dai detrattori di questa misura.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono costituiti da un beneficio economico che integra il reddito familiare con un importo variabile (da un minimo di 480 euro ad un max di 9360 euro annui), a seconda della numerosità e composizione del nucleo familiare. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione, invece, non opera nel caso della Pensione di cittadinanza

Ricordo che la richiesta può essere fatta:

  • tramite il sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso gli uffici postali;
  • presso i CAF (Centri di assistenza fiscale) e gli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

L’INPS entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, verifica il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al RdC, acquisendo le informazioni necessarie dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.

Se si risulta beneficiari, l’accredito del Reddito o della Pensione di Cittadinanza verrà tramite accredito nella “Carta RdC” che viene emessa e si può ritirare presso le sedi di Poste Italiane. Con la Carta si potranno:

  • acquistare beni primari (alimentari e farmaci);
  • usufruire di agevolazioni per il pagamento di bollette elettriche e del gas;
  • prelevare in contanti max 100 euro al mese (la suddivisione individuale del Rdc verrà stabilità con un Decreto del Ministero del Lavoro) fatta eccezione per la pensione di cittadinanza che potrà essere prelevata anche integralmente;
  • fare bonifico mensile al locatore oppure alla banca che ha concesso un mutuo,
  • non sarà possibile pagare giochi che prevedono vincite in denaro o scommesse, questo al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza del disturbo da gioco d’azzardo (DGA);
  • l’importo della Carta RdC dovrà essere speso entro il mese successivo altrimenti ci sarà una decurtazione del 20% oppure una decurtazione totale delle somme non spese entro 6 mesi (a meno che non si tratti di somme erogate a titolo di arretrati).

Potrà beneficiare del RdC chi, firmando un vero e proprio Patto con lo Stato, si impegna a formarsi oppure a riqualificarsi professionalmente per trovare un lavoro (Patto per il Lavoro). Lo farà grazie ai Navigator ovvero tutor formati che -a stretto contatto con i Centri per l’impiego- lavoreranno per offrirgli fino a tre proposte di lavoro, tenendo conto delle sue competenze ed esigenze familiari (se ha per es. minori a carico o se si occupa di una persona disabile). Dunque mentre un cittadino riceverà il RdC che andrà ad integrare il suo reddito, se non sarà idoneo al lavoro verrà comunque responsabilizzato e attraverso progetti di pubblica utilità presso i Comuni dedicherà del tempo alla sua comunità, ovvero per 8 ore settimanali (+ altre 8 se vorrà). Quando si diventa beneficiario di RdC o di Pensione di Cittadinanza, lo Stato si prende cura di te e si prende cura dei tuoi bisogno multidimensionali (Patto per l’inclusione): la rete dei Servizi Sociali di Comuni e Regioni verrà potenziata per accogliere meglio i cittadini in difficoltà. Si prevede e si finanzia, inoltre, in accordo con le Regioni l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Ricordo che l’art.8 introduce una serie di incentivi:

– a favore dei datori di lavoro privati che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza,

– a favore degli enti di formazione accreditati, qualora questi concorrano all’assunzione dei suddetti beneficiari,

– nonché ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC.

Altra categoria completamente dimenticata negli ultimi anni è quella dei pensionati minimi. Per ristabilire l’equità sociale persa, ai pensionati che vivono sotto la soglia di povertà andremo ad integrare la propria pensione, affinché venga garantita una vecchiaia dignitosa. Dopo anni di lavoro fatto e contributi versati poi, è giusto permettere a chi ne ha diritto di godersi il meritato riposo dando il via, così, ad un necessario ricambio generazionale che gioverà a lavoratori e imprese.

Dunque la misura del RdC porterà ad una riduzione della povertà assoluta, riduzione che sarà indotta dall’aumento di consumi e dai possibili effetti occupazionali che si innescheranno. Ci sarà dunque un aumento del Pil potenziale, riavviando la domanda interna: tali effetti sono stati messi in risalto anche dall’ultimo rapporto del MEF 2019 sul benessere equo e sostenibile (BES). Dunque una vera redistribuzione della ricchezza e un aumento dell’inclusione sociale per le fasce più deboli della popolazione. Attraverso il RdC aiutiamo chi non ce la fa più e contrastiamo quelle dinamiche di voto di scambio utilizzate ancora oggi da politici senza scrupoli che approfittano dell’ignoranza, dello stato di bisogno e della disperazione delle persone.

Per rispondere alle strumentali polemiche delle ultime settimane, ad esempio, sottolineo che il Reddito di Cittadinanza contiene specifiche regole ed anche sanzioni penali che eviteranno a furbetti e criminali di accedere alla misura. Segnalo infatti che, chi ha subito una misura cautelare personale o è stato condannato con sentenza non definitiva per mafia o terrorismo non potrà chiedere il reddito di cittadinanza. Le risorse derivanti dal periodo di sospensione sono assegnate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, dell’usura, dei reati internazionali violenti nonché agli orfani di crimini domestici. Le  Commissioni riunite hanno introdotto un ulteriore requisito per accedere al RDC ossia l’assenza, in capo al richiedente,  di misure cautelari o di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta, per i delitti disciplinati nel provvedimento all’esame all’articolo 7.

Sono state introdotte ulteriori disposizioni anti-furbetti ed ogni illegittimo godimento da parte di soggetti non meritevoli. In particolare è stata introdotta l’ulteriore disposizione finalizzata a circoscrivere l’evenienza che genitori artatamente “single”, dunque non sposati e né separati o divorziati ma di fatto conviventi possano produrre ISEE che non rispecchiano il reale reddito del nucleo familiari.

In riferimento ai requisiti patrimoniali per accedere al RDC è stato precisato che si tiene conto anche dei beni immobiliari detenuti all’estero.

Sottolineo che abbiamo potenziato il personale della Guardia di Finanza per potenziare le attività di controllo e monitoraggio sul reddito di cittadinanza e dei Carabinieri che avranno il compito di supportare l’Ispettorato del Lavoro nel contrasto del lavoro irregolare.

Ricordo che con un importante emendamento abbiamo facilitato l’accesso al RdC per i disabili: incrementando il massimale della scala di equivalenza (sino ad un massimo di 2,2) in presenza di componenti con disabilità, innalzando la soglia del patrimonio finanziario da 5000 a 7500 euro per ciascun componente con disabilità. Viene inoltre favorito l’accesso alla pensione di cittadinanza anche nei casi in cui uno o più componenti il nucleo familiare, pur avendo età inferiore ai 67 anni, siano in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Ci tengo a sottolineare che non si tratta di misure di per sé risolutive: stiamo infatti procedendo passo passo ad una vera rivoluzione politica ed economica che andrà ad impattare sulla prosperità sostenibile della nostra Italia.

Reddito di Cittadinanza, Pensioni di Cittadinanza e Quota 100 rientrano in un più ampio piano strutturale che comprende anche importanti investimenti: penso al Fondo Nazionale per l’Innovazione, al Piano “Proteggi Italia” per la messa in sicurezza del territorio italiano e il contrasto al dissesto idrogeologico con il quale abbiamo stanziato 11 miliardi, è in arrivo poi il decreto sblocca-cantieri per il rilancio degli investimenti pubblici, che anticipa la riforma del codice degli appalti. Ricordo che per contrastare il lavoro precario è già legge il c.d. Decreto Dignità; stiamo inoltre lavorando all’introduzione del salario minimo orario per aiutare lo Stato a far emergere il lavoro nero e non permettere più che i nostri giovani oppure padri e madri siano sfruttati o sottopagati.

Bisogna elaborare ulteriori e coraggiose politiche di investimento nei settori produttivi del nostro Paese: mi riferisco alla necessità di finanziare la transizione energetica per passare urgentemente da un sistema di politica economica lineare ad un sistema di economia circolare basata sulle fonti rinnovabili, le uniche sostenibili per la sopravvivenza della specie umana su questo Pianeta. L’Italia potrà -ancora una volta- tornare ad essere protagonista e Paese leader di una rinnovata Europa tracciando un percorso di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e sostegno alle politiche del lavoro che rispetti la dignità della persona e delle sue esigenze relazionali.

E’ dal 2013 che, insieme a milioni di cittadini sognatori, sosteniamo l’urgenza di misure di sostegno al reddito come il RdC. Eppure noi ci siamo riusciti, perché quello che è mancato fino ad ora non erano le risorse, ma la volontà politica! È per questo che la nostra relazione di oggi non può che essere positiva Presidente. Sosteniamo in maniera convinta questi provvedimenti che rappresentano quanto i cittadini ci hanno chiesto il 4 marzo scorso,  continueremo a lavorare per portare a termine i nostri impegni con il popolo italiano.

 

Dopo questa doverosa premessa s’illustra di seguito l’articolato evidenziando le novità più rilevanti introdotte nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente,

 

L’articolo 1 istituisce il reddito di cittadinanza (RdC) quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.” Il RdC assume la denominazione di “pensione di cittadinanza” nel caso di nuclei familiari “composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita  fermi restando gli stessi requisiti di accesso e le stesse regole di definizione previsti per il reddito di cittadinanza, salva differente previsione.

 

Con un rilevante emendamento del Governo, approvato in sede referente, all’articolo 1 è stata introdotta l’ulteriore disposizione secondo la quale la Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza e di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

 

L’articolo 2 disciplina i requisiti dei beneficiari, disponendo al comma 1 che il RdC sia riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio posseggano cumulativamente taluni  requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali e del godimento di beni durevoli.

 

A riguardo si evidenzia che proprio sui requisiti per accedere al RDC, nl corso dell’esame in Commissione, sono state introdotte ulteriori disposizioni o modificazioni finalizzate a circoscrivere ogni possibile furbizia ed ogni illegittimo godimento da parte di soggetti non meritevoli. In particolare è stata introdotta l’ulteriore disposizione finalizzata a circoscrivere l’evenienza che genitori artatamente “single”, dunque non sposati e né separati o divorziati ma di fatto conviventi possano produrre ISEE che non rispecchino il reale reddito del nucleo familiari.

In riferimento ai requisiti patrimoniali per accedere al RDC è stato precisato che si tiene conto anche dei beni immobiliari detenuti all’estero.

Le  Commissioni riunite hanno introdotto un ulteriore requisito per accedere al RDC ossia l’assenza, in capo al richiedente,  di misure cautelari o di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta, per i delitti disciplinati nel provvedimento all’esame all’articolo 7. Tale integrazione si è resa necessaria onde evitare il paradosso che il soggetto al quale è stato revocato il beneficio ai sensi del successivo articolo 7 possa comunque richiedere il beneficio perché in possesso dei requisiti patrimoniali o reddituali previsti dall’articolo 2.

Infine sempre in riferimento all’articolo 2, laddove al comma 8 si precisa che il  Rdc è compatibile con il godimento della NASpI (sussidio di disoccupazione) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, è stata aggiunta l’ulteriore compatibilità con l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata.

 

 

In riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (ai sensi del successivo comma 6non sono inclusiin tale valore gli importi percepiti a titolo di sostegno per l’inclusione attiva, di reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà; tali trattamenti assistenziali devono comunque essere comunicati entro 15 giorni );
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito a finiISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito a finiISEE, non superiore a 6.000 euro, accresciuto di euro 2.000per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad unmassimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ognifiglio successivo al secondo; (tali valori, secondo quanto approvato al Senato sono ulteriormente incrementati  di euro 5.000 per ogni componente con disabilità del nucleo familiare); Con emendamento governativo l’incremento per ogni componente in condizione di disabilità è passato da 5.000 euro a  500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza,
  • un valore del reddito familiare inferiore 6. 000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scaladi equivalenza indicato al successivo comma 4 (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1) Tale valore incrementato fino a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza e fino a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiarerisieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE. Sempre con emendamento del Governo è stato modificato il parametro della scala di equivalenza succitato, prevedendo che sia incrementabile fino al massimo di 2,2 (non dunque 1,1) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE.

 

 

L’articolo 3 disciplina il beneficio economico del RdC il quale si compone di:

  • un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 (moltiplicata secondo il paramento indicato all’articolo 2 comma 4), incrementata fino ad euro 7. 560 nel caso di pensione di cittadinanza;
  • di un sostegno alle spese correlate all’abitazione di residenza e precisamente alla locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui (1.800 nel caso di pensione di cittadinanza), o al muto fino ad un massimo di 1.800 euro annui.

Il suddetto beneficio economico è esente dall’Irpef, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui,  e inferiore a 480 euro annui e decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. (commi 4 e 5) Il beneficio economico del Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste dall’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi . Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza (comma 6). Il comma 7 demanda ad un successivo decreto la definizione delle modalità di erogazione del RdC suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare a decorrere dal nuovo affidamento del servizio di gestione della Carta Rdc (ex art. 5, c. 6), mentre la Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. I commi da 8 a 12 disciplinano le  variazioni della condizione occupazionale da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc e dei requisiti e condizioni che comportano una rideterminazione del relativo beneficio economico.

In riferimento alle comunicazioni relative alla variazione della condizione occupazionale e dei requisiti o condizioni patrimoniali e reddituali, le Commissioni in sede referente hanno introdotto alcune modifiche finalizzate a semplificare il regime delle comunicazioni, demandando all’INPS la definizione delle relative modalità operative e privilegiando il sistema delle Piattaforme digitali quale luogo ove fare le necessarie comunicazioni. A riguardo assume rilievo la novella volta a specificare che la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori a seguito di donazioni, successione o vincite che determinino il superamento delle soglie patrimoniali richieste all’articolo 2. Tale ultima variazione deve essere comunicata entro 15 giorni dall’acquisizione.

Il comma 14, infine, disciplina i casi di interruzione della fruizione del beneficio prevedendo che qualora l’interruzione dipenda da ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto; mentre qualora dipenda dal maggior reddito l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

 

L’articolo 4  disciplina il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e dispone che RdC sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

La disposizione all’esame, al comma 2,  esonera da tali obblighi/condizioni i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato. In Senato è stata introdotta l’ulteriore previsione che i componenti con disabilità possano comunque manifestare la loro disponibilità al lavoro, con le percentuali previste dalla legislazione vigente in materia di collocazione al lavoro dei disabili. A riguardo nel corso dell’esame  in sede referente è stato ulteriormente precisato che, ferma restando la volontaria adesione da parte del componente disabile  ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, tale percorso deve comunque tener conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.

Sono altresì esonerati coloro che siano già occupati o frequentino un regolare corso di studi. Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il generico riferimento a corsi di formazione che avrebbero potuto includere anche corsi della durata limitata (anche di 1 ora a settimana) e dunque non idonei a giustificare l’anzidetto esonero. Contestualmente, al successivo comma 3, che esonera anche i componenti del nucleo familiare che abbiano carichi di cura valutati in relazione alla presenza di minori di tre anni di età oppure componenti con disabilità grave o non autosufficienza, se ne demanda l’identificazione alla Conferenza unificata.

Ai fini della valutazione preliminare rispetto alla stipulazione di uno dei Patti, il richiedente è convocato dai centri per l’impiego ovvero, a seconda delle caratteristiche dei membri del nucleo familiare, dai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà (commi 5 e 11). A riguardo le Commissioni in sede referente hanno sostituito l’intero comma 5 ampliando e meglio definendo le caratteristiche o i requisiti di coloro che saranno chiamati a stipulare il Patto per il lavoro ossia coloro che sono disoccupati da più di due anni, che percepiscono la Naspi o altro ammortizzatore sociale o ne hanno terminato la fruizione da non oltre un anno, coloro che hanno già  sottoscritto, negli ultimi due anni, un patto di servizio presso i centri dell’impiego o coloro che non abbiano già sottoscritto un patto personalizzato. A prescindere dal possesso di  tali caratteristiche i soggetti di età pari o inferiore a 29 anni, ai quali sia stato riconosciuto il beneficio,  sono comunque convocati dai centri per l’impiego entro 30 giorni.

Importante è inoltre la novità volta a garantire che gli operatori dei centri dell’impiego, laddove ravvisino condizioni di criticità nell’avviamento al lavoro, inviino motivatamente il richiedente al competente servizio di contrasto alla povertà attivato dai Comuni, onde attivare una valutazione multidimensionale dei bisogni. Tale novità risponde alla necessità di assicurare l’intervento adeguato anche  nelle situazioni complesse di disagio sociale.

Gli obblighi inerenti al Patto per il lavoro e al Patto per l’inclusione sociale – relativi alla ricerca attiva del lavoro, all’orientamento lavorativo, alla formazione o riqualificazione professionale, alle accettazioni delle offerte di lavoro congrue, alla partecipazione a progetti dei comuni – sono definiti dai commi 8, 9 e 15 e dal comma 9-bis.

Più nel dettaglio il comma 8 per la nozione di offerta di lavoro congrua, fa rinvio ai criteri attualmente posti dal D.M. 10 aprile 2018, relativi alla coerenza (dell’offerta) con i profili professionali, alla tipologia contrattuale ed alla misura della retribuzione proposte. In riferimento alla distanza dal luogo di lavoro, i criteri di congruità sono posti dal comma 9 e comprendono l’intero territorio italiano al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate. Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità o figli minori.

Ai sensi del comma 10, qualora sia accettata un’offerta relativa ad un luogo di lavoro situato ad oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il Reddito di cittadinanza, a titolo di compensazione delle spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, elevati a dodici mesi nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare componenti di minore età ovvero componenti con disabilità.

Riguardo ai progetti comunali, il comma 15 prevede che i comuni predispongano le procedure amministrative utili per l’istituzione – nell’ambito delle proprie competenze – di progetti relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni. La partecipazione a tali progetti, ove attivati presso il comune di residenza, è obbligatoria per i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Con riferimento a tali progetti, i beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione, nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, un numero di ore compatibile con le altre loro attività e comunque non superiore ad otto ore settimanali. Resta fermo il carattere facoltativo della partecipazione per i soggetti che rientrino nelle fattispecie summenzionate di esclusione o esonero dagli obblighi in oggetto.  A riguardo, come richiesto dalla Regioni, le Commissioni, in sede referente, hanno rinviato ad un successivo decreto, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità attuative per l’istituzione degli anzidetti progetti comunali. E’ stata inoltre soppressa la disposizione, introdotta al Senato, secondo la quale gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei comuni sono a carico della misura del Rdc

 

In riferimento a tale articolo si segnalano inoltre due rilevanti disposizioni aggiuntive.

La prima volta a specificare che, ai fine del provvedimento all’esame, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori dipendenti o autonomi il cui reddito è talmente basso che non consente alcuna detrazione. S’interviene dunque sui cosiddetti “working poors” ossia su coloro che appartengono alla categoria dei lavoratori poveri, cioè coloro che, pur avendo un’occupazione, si trovano a rischio di povertà e di esclusione sociale a causa del livello troppo basso del loro reddito.

 

La seconda disposizione aggiuntiva invece, nell’ottica di semplificare le procedure,  prevede che la convocazione dei beneficiari del RDC da parte dei centri dell’impiego possa essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità da definirsi in Conferenza unificata.

 

L’articolo 5 disciplina le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del RdC. La richiesta (commi 1-2) può essere fatta dopo il quinto giorno di ciascun mese, sulla base del modulo predisposto dall’INPS e può essere presentato presso gli uffici postali abilitati,  mediante modalità telematiche, presso i Centri di assistenza fiscale e, secondo quanto introdotto in Senato, anche presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale qualora la domanda riguardi la Pensione di cittadinanza. A riguardo si segnala che nel corso dell’esame in sede referente è stata estesa anche ai patronati la possibilità di ricevere le domande di RDC. Le domande sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

L’INPS entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, verifica il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al RdC, acquisendo le informazioni necessarie dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto (comma 3).

Il RdC è erogato attraverso la Carta Rdc (comma 6), la cui emissione, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, avviene tramite la già vigente Carta acquisti (utilizzata anche per il REI). La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avverrà esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese e permetterà di soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza determinato in base alla composizione del nucleo familiare), nonché di effettuare un bonifico mensile per la locazione o il pagamento del mutuo. A seguito di modifica intervenuta in sede referente l’erogazione della Pensione di cittadinanza può invece avvenire con modalità diverse rispetto a quelle descritte, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni (comma 6-bis). Si demanda ad un successivo decreto l’individuazione di ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante .Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza del disturbo da gioco d’azzardo (DGA) è vietato utilizzare il beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Secondo quanto modificato in Senato si prevede che le movimentazioni delle carte RdC, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate per fini statistici e di ricerca scientifica.

Infine, al comma 7si dispone che ai beneficiari del Rdc si applicano  le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, consistenti in uno sconto sulla bolletta  (cd “bonus elettrico”)e alla  compensazione per la fornitura di gas naturale (c.d. bonus gas).

 

 

L’articolo 6 istituisce il sistema informativo del Reddito di cittadinanza, entro il quale operano due piattaforme digitali, rispettivamente presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell’ambito di questi ultimi, tra i servizi per il lavoro e i servizi sociali. In Senato è stata aggiunta l’ulteriore disposizione che demanda ad un successivo decreto, sentito anche il Garante della privacy e l’Anpal, il piano tecnico di attivazione delle piattaforme, anche al fine di individuare modalità specifiche del trattamento dei dati a tutela degli interessati. A riguardo le Commissioni, in sede referente, hanno aggiunto anche la necessaria intesa della Conferenza unificata e contemplato la necessaria implementazione e interoperabilità attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.

Sono state altresì introdotte diverse modifiche volte a rafforzare il coordinamento con i comuni nell’ambito delle piattaforme digitali.

 

Il comma 6, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione. Per tali finalità la Guardia di finanza può accedere al sistema informativo istituito dall’articolo in esame nonché, secondo una modifica introdotta in sede referente, al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS). Il comma 7 reca una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ed una norma di chiusura, sempre di carattere finanziario, specificando che gli eventuali oneri delle attività dei comuni sono a valere del Fondo per la lotta alla povertà.

A riguardo si evidenzia la rilevante disposizione introdotta nel corso dell’esame in sede referente che, sopprimendo l’anzidetta invarianza finanziaria, consente invece, dal 1 ottobre 2019, l’assunzione straordinaria di 100 ispettori della Guardia di finanza, al fine di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio previste in tale disposizione.

 

 

L’articolo 7  disciplina il sistema sanzionatorio correlato all’istituzione del RdC e stabilisce le cause di decadenza ovvero di riduzione del RdC e prevede alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il comma 1 punisce  con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il RdC, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Il comma 2 prevede che l’omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni, dovute entro i termini ivi richiamati e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.  In caso di condanna definitiva per i reati indicati ai commi precedenti nonché per altri reati (es. il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Il comma 3 dispone la revoca del RdC con efficacia retroattiva (con obbligo di restituzione) e prevede che il beneficio non possa essere richiesto decorsi dieci anni dalla condanna. Il comma 4 stabilisce la revoca (retroattiva) del beneficio anche per i casi in cui l’INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l’omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare.

Il comma 5 dispone invece la decadenza (senza efficacia retroattiva) qualora uno dei membri del nucleo familiare non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, non sottoscriva il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, non partecipi alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, non aderisca ai progetti dei comuni, rifiuti tre offerte di lavoro congrue, ovvero, indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuti un’offerta congrua dopo l’eventuale rinnovo  del beneficio, non effettui le comunicazioni relative alla variazione della condizione occupazionale, non presenti una DSU (dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell’ISEE) aggiornata, sia trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente  o di collaborazione coordinata e continuativa,  non debitamente comunicate. Il comma 6 precisa che la sanzione di decadenza si applica anche nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio.  I commi 7-9 prevedono alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l’eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le ipotesi di mancata alle convocazioni (effettuate dai servizi competenti), sempre che non sussista un giustificato motivo. La decadenza è prevista per il terzo caso di mancata presentazione, per mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero alla tutela della salute (impegni di prevenzione o cura individuati da professionisti sanitari).

Il comma 10 specifica che l’irrogazione delle sanzioni (diverse da quelle penali) ed il recupero dell’indebito competono all’INPS e che gli indebiti sono riversati all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per il RdC. Ai sensi del comma 11 la domanda per il RdC può essere di nuovo presentata dal medesimo richiedente ovvero da altro membro del nucleo familiare, dopo diciotto mesi dalla revoca o decadenza oppure dopo sei mesi, nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare soggetti minorenni o con disabilità.

Il comma 12 dispone gli obblighi di comunicazioni tra i centri per l’impiego, i comuni e l’INPSsui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni e il comma 13 dispone che la mancata comunicazione costituisce responsabilità disciplinare e contabile per il soggetto responsabile.

In Senato sono state introdotte due ulteriori disposizioni. Il comma 15-bis che estende ai casi di impiego, in forma di lavoro subordinato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, da parte di datori privati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, la maggiorazione, nella misura del venti per cento, di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, maggiorazione già prevista nell’ordinamento (per la medesima fattispecie di mancata comunicazione) con riferimento ad altre categorie di lavoratori. Il comma 15-ter, al fine di consentire un’efficacie vigilanza, attribuisce al personale dirigenziale ed ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di accedere a tutte le informazioni gestite dall’INPS e alle banche dati di altre amministrazioni (individuate nell’allegato A), sentito il Garante della privacy. Si demanda quindi ad un successivo provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’individuazione delle categorie di dati da trattare e le modalità del loro trattamento. In sede referente, in riferimento alle attività di controllo, è stata  rinviata all’Intesa in Conferenza unificata la definizione del ruolo e delle responsabilità in capo ai Comuni.  L’articolo 7-bis  introduce invece disposizioni sanzionatorie, con riferimento, in particolare, ai casi di infedele asseverazione o visto di conformità.

 

Si segnala che, proprio in riferimento al sistema sanzionatorio e dei controlli, le Commissioni riunite per l’esame in sede referente, hanno aggiunto due importanti disposizioni.

La prima è finalizzata a disciplinare la sospensione del beneficio nei confronti del richiedente e del beneficiario cui è applicata una misura cautelare nonché al condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall’articolo 7 comma 3. Tale sospensione si applica anche ai latitanti e a chi si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. In tali casi di sospensione si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 13, ossia il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 non tiene conto di tali soggetti. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo e il giudice invita l’indagato o l’imputato a dichiarare se percepisce il beneficio del RDC. Per dare immediata esecutività alla sospensione l’autorità giudiziaria è tenuta a comunicare all’INPS la sospensione entro 15 giorni. Nel caso di revoca della sospensione il ripristino del diritto al beneficio deve essere richiesto dall’interessato e decorre dal momento della domanda e non ha effetto retroattivo degli importi maturati durante la sospensione. Le risorse derivanti dal periodo di sospensione sono assegnate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, dei reati internazionali violenti nonché agli orfani di crimini domestici e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La seconda disposizione incrementa invece di 65 unità il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare, nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni vigenti.

 

L’articolo 8 introduce una serie di incentivi per favorire la ricollocazione del percettore del Rdc. In particolare, al comma 1, si prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro privato (specifica introdotta in sede referente) e del lavoratore, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, per il datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato. L’esonero, che non riguarda premi e contributi dovuti all’INAIL, spetta nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a cinque mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. La norma richiede anche che il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc, stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il medesimo esonero, ma per importi pari alla metà, è riconosciuto, sulla base del comma 2, al datore di lavoro che assuma il beneficiario di Rdc che ha seguito un percorso formativo o di riqualificazione professionale, gestito da enti di formazione accreditati o Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua che hanno stipulato presso i centri per l’impiego e presso i soggetti accreditati uno specifico Patto di formazione. La restante metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. L’esonero contributivo per l’assunzione di un beneficiario di Rdc spetta solo per incrementi occupazionali netti del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, come previsto dal comma 3. Nel caso di avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale, il comma 4 dispone l’erogazione al beneficiario di Rdc di un importo addizionale pari a sei mensilità di Rdc, in un’unica soluzione. Il comma 5 subordina la fruizione degli incentivi al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e al rispetto degli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette di cui all’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, e il comma 6 prevede che le agevolazioni siano riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni dei Regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri, con riferimento anche al settore agricolo e al settore della pesca e dell’acquacoltura. Infine, sulla base del comma 7, le agevolazioni in esame sono compatibili e aggiuntive rispetto all’esonero contributivo disposto dall’articolo 1, comma 247, della legge di bilancio per il 2019 per le assunzioni nel Mezzogiorno nel biennio 2019-2020. Se la fruizione di tale ultimo esonero è stata esaurita, al datore di lavoro la fruizione del beneficio disposto dall’articolo in esame è concessa sotto forma di credito di imposta.

L’articolo 9 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario del Rdc riceva l’Assegno di ricollocazione previsto dalla normativa vigente. Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del RdC tenuto a stipulare, ai sensi del precedente articolo 4, comma 7, il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR) (di cui all’art. 23 del D.Lgs. 150/2015 –da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati (comma 1). La norma in esame non concerne i soggetti che siano tenuti a stipulare il Patto per il lavoro esclusivamente ai sensi del successivo comma 12 del suddetto articolo 4 (casi di bisogni connessi alla situazione lavorativa o bisogni complessi e multidimensionali). A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, entro 30 giorni dal riconoscimento dell’AdR i suddetti soggetti devono scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, che ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; se entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si attiva nella ricollocazione del beneficiario, questo deve rivolgersi ad altro soggetto erogatore (comma 2). I commi da 3 a 6 dettano disposizioni, circa gli elementi che devono essere previsti dal servizio di assistenza alla ricollocazione e circa le modalità operative e l’ammontare dell’AdR. In particolare, il comma 3 dispone che il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

  • l’affiancamento di un tutor al soggetto beneficiario, con l’onere per quest’ultimo di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi di quanto previsto dal provvedimento in esame all’art 4;
  • il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area;
  • l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività individuate dal tutor, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dal decreto in esame all’art. 7;
  • la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Il SIUPL (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro istituito dall’ANPAL per il coordinamento dei centri per l’impiego) dà immediata comunicazione dell’utilizzo dell’AdR presso un soggetto accreditato al centro per l’impiego con cui è stato stipulato il Patto per il Lavoro (o a quello nel cui territorio risiede il beneficiario) (comma 4). Si dispone (comma 5) che il Consiglio di amministrazione dell’ANPAL (previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) definisce le modalità operative e l’ammontare dell’assegno sulla base di determinati principi previsti dalla normativa vigente. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell’attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio. Si dispone (comma 6) che l’ANPAL monitori l’andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle quali (tenendo anche conto della percentuale di successi occupazionali), l’ANPAL sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio, anche prospettico, di esaurimento delle risorse. Il finanziamento dell’assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’art. 1, c. 215, della L. di stabilità n. 147/2013 per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

Al comma 6-bis, al fine di consentire all’Istituto nazionale di statistica di procedere all’effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, si apportano modifiche alla legislazione vigente. A riguardo si segnala l’ulteriore disposizione, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, secondo la quale per i trattamenti di dati personali, effettuati per fini statistici e di interesse pubblico rilevante, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione del dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati.

Infine, si dispone (comma 7) la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI e disoccupati da più di quattro mesi.

L’articolo 9-bis., introdotto durante l’esame al Senato, apporta modifiche alla legge relativa a gli istituti di patronato e di assistenza sociale. La prima modifica riguarda uno dei requisiti dei soggetti promotori,  e  cioè che  essi abbiano sedi proprie di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri, anziché otto; la seconda modifica incide sui casi di scioglimento, in particolare riduce la quota di percentuale di attività rilevante svolta, minore allo 0,75 (anziché 1,5) del finanziamento totale; l’ultima modifica, incide sempre nei casi di scioglimento, in particolare, laddove prevede che l’istituto non dimostri di svolgere attivita’, oltre che a livello  nazionale,  anche  in  almeno  quattro (anziché otto)  Stati  stranieri,   con esclusione dei  patronati  promossi  dalle  organizzazioni  sindacali agricole.

L’articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell’attuazione del Reddito di cittadinanza e prevede che il medesimo Dicastero, sulla base delle informazioni rilevate nelle piattaforme di cui all’articolo 6, di quelle fornite dall’INPS e dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, pubblichi un relativo Rapporto annuale. Si prevede altresì che il Ministero possa avvalersi anche dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP, ex ISFOL) per lo svolgimento dei compiti in oggetto. L’articolo reca inoltre una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Con emendamento approvato in Commissione si disciplina in maniera più articolata l’attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc. In particolare si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca approvato nell’ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo rappresentante, e composto, oltre che da un rappresentante dell’ANPAL e da un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all’interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all’articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell’INPS, dell’ANPAL e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto nessun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì responsabile del coordinamento per l’attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell’ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico.

L’articolo 11 modifica il D.Lgs. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, istitutivo del Reddito di inclusione, misura che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto in esame, non potrà più essere richiesta a decorrere dal mese di marzo 2019, e che, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019 non sarà più riconosciuta. A coloro ai quali il Reddito di inclusione è stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, continueranno ad essere erogati il beneficio economico per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, ed il progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI. Conseguentemente, dal 1° aprile 2019, viene quasi completamente abrogato il Capo II del D. Lgs. 147/2017, dedicato al ReI, misura nazionale di contrasto alla povertà, mentre rimangono in vigore il Capo III, dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e il Capo IV, dedicato al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. All’interno del Capo II soltanto gli articoli 5, 6, 7 e 10 non vengono abrogati, ma subiscono tuttavia modifiche funzionali all’istituzione del Rdc.

In sede referente sono state apportate ulteriori modifiche al D.Lgs. 147/2017 e, segnatamente, è stata aggiunta l’ulteriore disposizione finalizzata ad un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti. Inoltre al fine di agevolare l’attuazione del Reddito di cittadinanza, è costituita nell’ambito della Rete di contrasto alla povertà una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta anche dai responsabili per le politiche del lavoro nell’ambito delle giunte regionali e delle province autonome, da un rappresentante dell’ANPAL e da un rappresentante dell’INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

Sempre all’ articolo 11, al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, in sede referente è stata introdotta la necessità di elaborare, nell’ambito di apposite linee guida, misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti

 

L’articolo 11-bis, inserito durante l’esame al Senato, prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possano finanziare, in tutto o in parte, piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge in esame. A tal fine, l’articolo 11-bis integra l’articolo 118, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), recante la disciplina dei suddetti fondi. La norma in esame propone inoltre di includere, tra le finalità generali dei medesimi fondi, la promozione dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per i soggetti disoccupati o inoccupati. Il testo vigente del suddetto articolo 118, comma 1, stabilisce che i fondi paritetici possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.

Articolo 12 reca la quantificazione e la copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni che introducono il Reddito e la Pensione di cittadinanza e degli incentivi alle assunzioni, nonché dell’erogazione temporanea del Reddito di inclusione.

In particolare, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza (di cui agli articoli 1, 2 e 3), degli incentivi alle assunzioni (di cui all’articolo 8), nonché dell’erogazione del Reddito di inclusione (ai sensi dell’articolo 13, comma 1), sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Su apposito conto corrente di Tesoreria centrale sono trasferite annualmente all’INPS le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 e per le attività di cui ai commi 9 e 10, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1 (relativo alle modalità di erogazione del Reddito di inclusione). Da detto conto corrente, il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi preleva le risorse necessarie all’erogazione del beneficio, previa stipula di apposita convenzione con l’INPS (commi 1 e 2).

I commi 3 e 4, autorizzano in favore dell’ANPAL SpA, rispettivamente, spese per la stipula di contratti di collaborazione e per la stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, in particolare, nel primo caso, al fine di selezionare e formare figure professionali con il compito di seguire personalmente il beneficiario del reddito (o della pensione) di cittadinanza nella ricerca del lavoro nella formazione e nel reinserimento professionale. Con riferimento alla misura di cui al comma 3 si stanziano 200 milioni di euro per l’anno 2019, 250 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, mentre per la misura di cui al comma 4, prima parte, si prevede 1 milione di euro a decorrere dal 2019.

Con il comma 5, invece, sono stanziate risorse per le attività dei centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 5, comma 1, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, Il costo della misura di cui alla disposizione in esame è quantificata in 20 milioni di euro per il solo anno 2019. Il successivo comma 6, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), a decorrere dall’anno 2019 autorizza una spesa di 50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS, nei limiti delle sue dotazioni organiche al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto in esame.

Il comma 7, stanzia 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, per l’adeguamento e la manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all’articolo 6 (con il quale si istituiscono due piattaforme digitali per la attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale), nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc. Durante l’esame al Senato è stato aggiunto il comma 7-bis, recante un’autorizzazione di spesa in favore dell’INAIL, per l’assunzione di personale. In sede referente tale autorizzazione di spesa è stata incrementata da euro 5.549.500 ad euro 6.549.500. 

Lo stanziamento è posto a valere sul Fondo destinato ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Le assunzioni di cui al presente comma 7-bis sono effettuate mediante i concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, previsti dall’articolo 1, comma 300, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 8, introduce alcune modifiche all’articolo 1 della legge30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio). In particolare: al comma 255, viene modificata la denominazione del “Fondo per il reddito di cittadinanza” in “Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza” al comma 258, primo periodo, invece, con riferimento alle risorse destinate al potenziamento dei Centri per l’impiego, viene rimodulata la quantificazione degli oneri in 480 e 420 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (anziché 1 miliardo di euro per ciascuno dei due anni); inoltre, si precisa che la quantificazione dell’onere per il funzionamento dell’ANPAL, pari a 10 milioni di euro, è posto a carico del Fondo per il reddito di cittadinanza al comma 258, terzo periodo, infine, la disposizione attribuisce la copertura degli oneri previsti per il potenziamento dei centri per l’impiego per l’anno 2020, pari a 160 milioni di euro, nell’ambito delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Al fine di rispettare i limiti di spesa annuale, si prevede (comma 9) che l’INPS, al momento della concessione del beneficio accantoni somme per un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato, a valere sul conto di tesoreria di cui al comma 2. All’inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all’articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma l, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.

E ‘previsto un monitoraggio relativo alla erogazione dei benefici previsti dal presente decreto (pensione e reddito di cittadinanza nonché incentivi di cui all’articolo 8): entro il 10 di ogni mese, l’INPS invia un rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero delle Economia e delle Finanze in ordine alle mensilità erogate nel mese precedente e le risorse accantonate, segnalando il raggiungimento del 90% delle risorse disponibili (comma 10). Se, infine, dal suddetto monitoraggio, dovessero risultare minori oneri, le somme derivanti dalla accertata disponibilità di tali risorse confluiscono nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255 della l. 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio per l’anno 2019), con conseguente rideterminazione dei limiti di spesa di cui al comma 1, per essere poi destinati al potenziamento dei centri per l’impiego.

L’accertamento di tali disponibilità avviene in Conferenza di servizi con cadenza quadrimestrale ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 11).

Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo l, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 12)

 

Con un rilevante emendamento, presentato a seguito degli accordi raggiunti con le Regioni, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, si prevede l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dalla legge di bilancio 2019, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l’impiego, per l’attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l’anno 2019, di 130 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Al fine di garantire l’avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali del programma, nell’ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d’intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL, anche per il tramite dell’ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l’ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell’assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2019, di 130 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell’ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l’equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell’ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all’erogazione del RdC, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l’assunzione di personale presso i centri per l’impiego. Per le finalità del Piano  le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall’anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l’impiego, e a decorrere dall’anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale di cui all’accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con il Piano straordinario sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall’anno 2021, con successivo decreto possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l’impiego a copertura degli oneri di funzionamento correlati all’esercizio delle relative funzioni.

  

 Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e in ordine all’incidenza sul trattamento economico accessorio non operan il limite vigente.

 

Infine si prevede che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali ivi compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei progetti dei Comuni, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

 

 

L’articolo 13  stabilisce che “dal l° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e, a decorrere dal successivo mese di aprile, non è più riconosciuto, né rinnovato” e che, se riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata prevista e secondo le modalità disciplinate dalla disposizioni istitutive (più specificamente, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs 147/2017), salva la possibilità di far domanda per il Reddito di cittadinanza e fermo restando la incompatibilità di contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di inclusione nell’ambito dello stesso nucleo familiare (comma 1).

A seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni viene specificato che le richieste presentate ai comuni entro i termini previsti, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all’INPS entro i successivi sessanta giorni. Inoltre sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione all’esame. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio.

Il comma 2, che fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, è stato sostituito in sede referente prevedendo che le disposizioni del provvedimento all’esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Sempre in riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano è stata aggiunta l’ulteriore disposizione  che consente a dette province di provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Inoltre si consente alle medesime province  di prevedere, a decorrere dall’anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Per tale finalità sono autorizzati 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.