La riforma della giustizia sottoposta a referendum non nasce oggi, né rappresenta una rottura improvvisa dell’ordinamento. Al contrario, essa costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso storico e costituzionale iniziato molti decenni fa, con l’obiettivo di rendere il sistema giudiziario italiano pienamente coerente con i principi dello Stato di diritto moderno e con il modello accusatorio delineato dalla nostra Costituzione.
Per comprendere il senso profondo del referendum occorre partire da una breve cronistoria.
L’Italia ha conosciuto per lungo tempo un sistema processuale di tipo inquisitorio, nel quale le funzioni investigative e quelle giudicanti risultavano fortemente intrecciate. Con la nascita della Costituzione repubblicana, i Padri costituenti introdussero invece un’impostazione completamente diversa: un modello orientato al contraddittorio tra accusa e difesa e fondato sulla centralità del giudice imparziale.
Questo percorso trovò una prima realizzazione concreta con la riforma del codice di procedura penale del 1989 (Codice Vassalli), che segnò il passaggio formale verso il sistema accusatorio misto, introducendo parità tra accusa e difesa e presunzione di innocenza. Tuttavia, quel cambiamento rimase incompiuto, perché la struttura ordinamentale della magistratura continuò a riflettere logiche precedenti.
Il passo decisivo arrivò nel 1999, quando una larga maggioranza parlamentare bipartisan approvò la cosiddetta “riforma del giusto processo”, modificando l’articolo 111 della Costituzione. In quella sede venne sancito un principio chiaro: il giudice deve essere terzo e imparziale, separato dall’attività inquirente del pubblico ministero. Non una scelta ideologica, ma una garanzia per il cittadino.
Il referendum oggi propone semplicemente di dare piena attuazione a quel principio costituzionale rimasto, per oltre vent’anni, incompleto.
Molte delle critiche mosse alla riforma si fondano su equivoci o su narrazioni fuorvianti. Come evidenziato nella brochure informativa (scorri più giù la pagina), l’idea che la separazione delle carriere rappresenti un pericolo per la democrazia è priva di fondamento: numerose democrazie europee — dalla Germania alla Spagna, fino al Portogallo — adottano già modelli nei quali giudici e pubblici ministeri seguono percorsi distinti senza che ciò abbia mai compromesso l’indipendenza della magistratura .
Il punto centrale della riforma è semplice: garantire un giudice realmente terzo. Quando chi giudica e chi accusa condividono lo stesso percorso professionale e lo stesso organo di autogoverno, il rischio di condizionamenti — anche solo culturali — diventa inevitabile. Oggi, per fare un esempio, nella fase delle indagini preliminari l’unicità del CSM può limitare la percezione di piena autonomia del giudice rispetto al pubblico ministero.
Separare le carriere significa rendere più evidente l’equidistanza del giudice dall’accusa e dalla difesa, rafforzando il contraddittorio e la fiducia dei cittadini nella giustizia.
La riforma interviene inoltre sul Consiglio Superiore della Magistratura, superando il sistema delle “correnti” che negli ultimi decenni ha inciso profondamente sulle dinamiche interne alla magistratura. Saranno formati due CSM, uno per giudici e un altro per i pubblici ministeri, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Per stabilire chi ne farà parte, viene introdotto il meccanismo del sorteggio, mirando così a ridurre le logiche associative e a restituire centralità al merito e alla competenza.
Un altro elemento qualificante riguarda la responsabilità disciplinare dei magistrati, affidata a un’Alta Corte dedicata. Non si tratta di limitare l’autonomia della magistratura, ma di rafforzarla attraverso regole più trasparenti e credibili. Per questo bisogna votare “SI'” al referendum popolare confermativo della riforma che si svolgerà il 22 e 23 marzo prossimo.
Chi sostiene il “No” spesso afferma che la riforma metterebbe i pubblici ministeri sotto il controllo dell’esecutivo. È una rappresentazione inesatta e falsa. Non troverete un rigo della legge in tal senso! L’autonomia e l’indipendenza, infatti, restano garantite dalla Costituzione: ciò che cambia è soltanto la distinzione delle funzioni, non la subordinazione a un potere politico.
La vera posta in gioco è un’altra: avvicinare la giustizia al cittadino. Carriere separate consentono una maggiore specializzazione, indagini più efficaci e giudici meno esposti a pressioni mediatiche o investigative. In altre parole, una giustizia più equilibrata e più moderna.
Non si tratta di una riforma contro qualcuno, ma di una riforma in linea con le democrazie più mature. È il completamento naturale di un percorso iniziato con la Costituzione, proseguito nel 1989 e consolidato nel 1999. Oggi abbiamo l’occasione di chiudere quel cerchio.
Da donna delle istituzioni e da rappresentante politica, sono convinta che lo Stato debba garantire libertà e diritti in modo equilibrato. Per questo ritengo che votare Sì significhi rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nelle istituzioni democratiche.
Una giustizia più imparziale non indebolisce la magistratura: la rende più forte. E uno Stato più giusto è sempre uno Stato più libero.
Per queste ragioni, il referendum non è soltanto una scelta tecnica, ma una scelta di responsabilità verso il futuro della nostra democrazia.
Puoi consultare il testo integrale della legge costituzionale:
oppure in formato PDF (integrale) qui:
Questo documento contiene le modifiche agli articoli della Costituzione italiana (tra cui gli artt. 87, 102, 104, 105, 106 e 110) che introducono:
- la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri,
- la divisione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in due distinti organi (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri),
- l’istituzione di una Alta Corte disciplinare e nuove regole sulla responsabilità disciplinare dei magistrati .
📌 Attenzione: pur essendo stato approvato dal Parlamento, questo testo non è ancora in vigore perché la revisione costituzionale è soggetta a referendum confermativo (previsto per il 22–23 marzo 2026). Se il testo sarà confermato dal voto popolare, entrerà pienamente in vigore come parte della Costituzione italiana .









